Organi istituto
Gli organi collegiali sono organismi di governo e di gestione delle attività scolastiche a livello di singolo istituto. Sono composti da rappresentanti delle varie componenti interessate.
Il processo educativo nella scuola si costruisce in primo luogo nella comunicazione tra docente e studente e si arricchisce in virtù dello scambio con l’intera comunità che attorno alla scuola vive e lavora. In questo senso la partecipazione al progetto scolastico da parte dei genitori è un contributo fondamentale.
Gli Organi collegiali della scuola, che – se si esclude il Collegio dei Docenti – prevedono sempre la rappresentanza dei genitori, sono tra gli strumenti che possono garantire sia il libero confronto fra tutte le componenti scolastiche sia il raccordo tra scuola e territorio, in un contatto significativo con le dinamiche sociali.
Tutti gli Organi collegiali della scuola si riuniscono in orari non coincidenti con quello delle lezioni.
Elezioni
Per il Consiglio di istituto, in caso di rinnovo totale dell’organo, giunto alla scadenza triennale, le elezioni vengono indette dal dirigente scolastico. Le operazioni di votazione debbono svolgersi in un giorno festivo dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e in quello successivo dalle ore 8.00 alle 13.00, entro il termine fissato dai direttori degli uffici scolastici regionali.
I rappresentanti di classe vengono eletti nel corso di assemblee convocate per classe dal dirigente scolastico, generalmente entro il 31 ottobre di ogni anno scolastico.
La convocazione dell’assemblea dei genitori viene di solito fissata per un giorno non festivo e in orario non coincidente con le lezioni ed è soggetta a congruo preavviso.
Separatamente viene convocata anche l’assemblea di classe degli studenti che elegge la componente studentesca in seno al Consiglio di Classe e quella del Consiglio di istituto, che viene rinnovata annualmente.
Indicazioni più dettagliate in merito alle procedure sono contenute nelle normative ministeriali consultabili al sito www.istruzione.it.
Consiglio di Istituto
Il Consiglio di Istituto è l’organo di programmazione generale dell’Istituto.
Il Consiglio di istituto è costituito, oltre che dal Dirigente Scolastico, che ne è membro di diritto, da 18 componenti eletti, di cui 8 appresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 4 dei genitori degli alunni, 4 degli alunni (Visualizza i componenti). Al suo interno è nominata la Giunta esecutiva. Esso è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori. Attualmente il Presidente del Consiglio è la sig.a Giuseppina Proietti Appodia (indirizzo di contatto: presidenteCI@iisbraschiquarenghi.edu.it).
Tra le competenze più importanti del Consiglio vanno richiamate quelle relative all’approvazione del Piano finanziario, vale a dire dello strumento di programmazione economica, e dei Regolamenti di gestione. Inoltre spetta al consiglio l’adozione del Regolamento interno dell’istituto, l’acquisto, il rinnovo e la conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola, la decisione in merito alla partecipazione dell’istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative assistenziali.
Fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di classe, ha potere deliberante sull’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per quanto riguarda i compiti e le funzioni che l’autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole. In particolare adotta il Piano Offerta Formativa elaborato dal collegio dei docenti.
Inoltre il consiglio di istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione dei singoli docenti, e al coordinamento organizzativo dei consigli di classe; esprime parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo, dell’istituto, stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi ed esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici.
Giunta esecutiva
La Giunta esecutiva prepara i lavori del consiglio di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l’esecuzione delle relative delibere. Come previsto dal Decreto Interministeriale n. 44 dell’1 febbraio 2001, art.2, comma 3, entro il 31 ottobre ha il compito di proporre al Consiglio di istituto il programma delle attività finanziarie della istituzione scolastica, accompagnato da un’apposita relazione e dal parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori.
Nella relazione, su cui il consiglio dovrà deliberare entro il 15 dicembre dell’anno precedente quello di riferimento, sono illustrati gli obiettivi da realizzare e l’utilizzo delle risorse in coerenza con le indicazioni e le previsioni del Piano dell’offerta formativa, nonché i risultati della gestione in corso e quelli del precedente esercizio finanziario.